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Statuto

 

Articolo 1.  Denominazione e sede

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione sportiva dilettantistica denominata “Circolo Velico Monterosso - Gino e Bebe De Andreis - Associazione Sportiva Dilettantistica”.

L’Associazione ha sede nel Comune di Monterosso al Mare (SP), Via Fegina n. 13.

 

Articolo 2. Scopo

1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro; per tutta la durata della vita associativa non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, che devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.

2. L’Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela e del nuoto, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, L’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere:

- attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela, del nuoto e degli sport del mare in genere;

 - attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate;

- attività di organizzazione di manifestazioni sportive nel settore degli sport nautici in genere (regate veliche, regate remiere, gare di nuoto, ecc.);

- attività organizzativa volta a favorire la partecipazione dei propri associati a competizioni sportive di carattere e natura dilettantistica.

3. L’Associazione potrà anche organizzare manifestazioni culturali ed artistiche, dirette in particolare alla diffusione e alla valorizzazione della nautica da diporto e degli sport nautici in genere.

4. Scopo dell’Associazione è altresì quello di tutelare e valorizzare l’ambiente naturale e il paesaggio agrario della zona, intraprendendo e sostenendo tutte le iniziative finalizzate a difenderne l’integrità e le peculiarità, al fine di offrire ai soci un valido e proficuo impiego del tempo libero.

5. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

6. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

7. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

8. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela e della Federazione Italiana Nuoto; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

9. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione e alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

10. L’Associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.

 

Articolo 3 - Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

 

Articolo 4. Domanda di ammissione e tesseramento sportivo

1. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dall’Associazione, che ne facciano richiesta nel rispetto delle forme stabilite dall’Associazione e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi ad ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della Federazione Italiana Vela, della Federazione Italiana Nuoto e dei loro rispettivi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno presentare al Consiglio direttivo dell’Associazione una domanda redatta su apposito modulo e controfirmata da due soci ordinari. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

3. L’ammissione di nuovi soci è subordinata all’approvazione da parte dell’Assemblea; se richiesto anche da un solo socio avente diritto al voto, la votazione dovrà avvenire a scrutinio segreto.

4. Le procedure e le modalità di approvazione delle domande dei nuovi soci sono disciplinate da apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo.

5. Il nuovo socio dovrà versare una quota di ammissione, predeterminata annualmente nel suo ammontare dal Consiglio direttivo, oltre a quella associativa annuale; la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

6. L’Associazione dovrà tesserare presso la Federazione Italiana Vela tutti i propri soci che pratichino l’attività velica o ricoprano cariche elettive in seno all’Associazione e tutti i soggetti di cui all’art. 8 dello statuto federale; analogamente l’Associazione dovrà tesserare presso la Federazione Italiana Nuoto tutti i propri soci che pratichino attività natatoria nell’ambito di competizioni dilettantistiche, nonché gli ulteriori soggetti per i quali tale Federazione richieda a livello istituzionale il tesseramento.

 

Articolo 5. Associati

1. Gli associati si distinguono in:

- Soci ordinari;

- Soci allievi.

2. Sono “soci ordinari” i soggetti maggiorenni ammessi a far parte dell’Associazione, che sono tenuti al versamento, a norma di statuto, delle quote associative e dei contributi che saranno di anno in anno deliberati dal Consiglio direttivo.

3. Sono “soci allievi” i soggetti minorenni, figli di soci, che abbiano compiuto il terzo anno di età; prima del compimento di tale età i figli dei soci possono usufruire delle strutture associative senza assumere alcuno status e senza alcun onere economico. I “soci allievi” non hanno alcun diritto di voto e sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura ridotta determinata dal Consiglio direttivo.

4. I soci allievi, al raggiungimento della maggiore età, assumeranno la veste di socio ordinario, con tutti i conseguenti relativi obblighi economici in misura piena nei confronti dell’Associazione e saranno tenuti al versamento di una quota una tantum – diversa dalla quota di ammissione prevista per i nuovi soci esterni – nella misura che sarà di anno in anno stabilita dal Consiglio direttivo.

5. I soci ordinari che, avendo già compiuto il sessantacinquesimo anno di età, oppure, se di età inferiore, essendo affetti da comprovate invalidità fisiche che impediscano la normale attività sportiva, intendono partecipare alla vita associativa, limitandosi a frequentare i locali sociali ma senza più utilizzare le strutture sportive, nautiche e balneari, possono chiedere di essere ammessi al pagamento della quota associativa in maniera ridotta, nella quantificazione e con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo; tale ammissione dovrà essere deliberata dal Consiglio direttivo su istanza dell’interessato.

 

Articolo 6. Diritti degli associati

1. Tutti i soci ordinari godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio ordinario è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 8.2.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

 

Articolo 7. Decadenza dalla qualità di associato

1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

A. dimissioni volontarie: la volontà di dimettersi comporta il venir meno dell’obbligo di pagamento delle quote associative non ancora corrisposte per l’anno associativo a venire, solo se manifestata entro il 31 dicembre dell’anno precedente, a mezzo comunicazione scritta indirizzata al Consiglio direttivo presso la sede associativa; in caso di dimissioni comunicate successivamente, il suddetto obbligo di pagamento permane a carico del soggetto interessato;

B. morosità protrattasi per oltre quattro mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota annuale e/o di qualunque contributo associativo legittimamente richiesto dal Consiglio direttivo; in ogni caso la morosità protrattasi per oltre due mesi comporta la perdita da parte del socio del diritto di accesso ed utilizzo delle strutture associative sino all’avvenuto pagamento delle quote scadute; l’esclusione per morosità viene deliberata dal Consiglio direttivo, acquisito il parere consultivo e non vincolante del Collegio dei Probiviri;

C. radiazione: l’esclusione per radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, acquisito il parere consultivo e non vincolante del Collegio dei Probiviri, e può essere pronunciata nei confronti del socio che commette azioni ritenute disonorevoli, in ambito sia interno che esterno all’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon adattamento del sodalizio;

D. scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 27 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C), assunto dal Consiglio direttivo, deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in suo contraddittorio alla disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.

3. Il socio receduto o escluso per morosità o per radiazione non ha diritto alla restituzione di alcunché da parte dell’Associazione; il socio radiato non può più essere ammesso dall’Associazione.

4. L’esclusione per dimissione volontaria, per morosità o la radiazione di un socio ordinario dall’Associazione comporterà automaticamente l’esclusione di tutti i soci allievi a lui collegati, a meno che non vengano collegati ad altro socio (coniuge del socio escluso, parente o affine fino al terzo grado) su richiesta di quest’ultimo.

 

Articolo 8. Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:

a) l’Assemblea generale dei soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio direttivo;

d) il Collegio dei Revisori dei conti;

e) il Collegio dei Probiviri.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito di una stessa federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

 

Articolo 9. Convocazione e funzionamento dell’Assemblea

1. L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati, e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. L’Assemblea deve essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

3. L’Assemblea deve essere convocata almeno otto giorni prima della data stabilita, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma (anche tramite unica comunicazione indirizzata al capo famiglia, in caso di più soci facenti parte dello stesso nucleo familiare convivente). Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare.

4. L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal Presidente.

5. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, durante il periodo di apertura stagionale delle strutture associative e comunque non oltre il 31 agosto di ciascun anno.

6. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da:

a) almeno un quinto più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 2 del presente statuto; in tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo;

b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo.

7. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e nominata dalla maggioranza dei presenti.

8. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva, in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare, tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

9. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.

10. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

11. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

 

Articolo 10. Diritti di partecipazione all’Assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il versamento dei contributi associativi e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ogni socio avrà diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro associato; ciascun socio partecipante non può rappresentare in Assemblea più di cinque associati.

 

Articolo 11. Validità dell’Assemblea

1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. In seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno purché dopo almeno un’ora dalla prima convocazione, tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza, anche relativa, dei presenti, salvo quanto previsto dai capoversi che seguono.

4. In ogni caso, per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

5. In ogni caso, occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati per le delibere in merito alle modifiche dello statuto dell’Associazione, nonché per quelle da assumere con riferimento all’eccezione prevista dal successivo art. 16.1.

 

Articolo 12. Competenze dell’Assemblea

1. L’Assemblea ordinaria delibera per l’approvazione del bilancio consuntivo per l’esercizio trascorso e del bilancio preventivo per l’esercizio futuro.

2. Spetta inoltre all’Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, alla nomina degli organi associativi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria.

3. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

 

Articolo 13. Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri, variabile da 5 a 9 e determinato di volta in volta dall’Assemblea dei soci, che vengono eletti da quest’ultima.

2. Il Consiglio direttivo, nel proprio ambito nomina il Presidente ed il VicePresidente.

3. Tutti gli incarichi sono onorari.

4. Il Consiglio direttivo potrà nominare, anche tra i non soci, un Segretario con funzioni di tesoriere, che potrà essere anche retribuito.

5. Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

6. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

7. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

 

Articolo 14. Integrazione del Consiglio direttivo

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto, in ordine di votazione alla carica di consigliere, e, se necessario, dei successivi, a condizione che ciascun interessato abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di impedimento non temporaneo del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i propri compiti, così come nel caso di dimissioni del medesimo, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà aver luogo al primo Consiglio direttivo utile successivo.

3. Nel caso di impedimento non temporaneo o di dimissioni che riguardino la maggioranza dei propri componenti, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e il Presidente dovrà convocare, al più presto ma in tempi compatibili con l’attività stagionale dell’Associazione, L’Assemblea straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Qualora il Presidente non provveda in tal senso, sarà il Collegio dei Revisori dei Conti ad effettuare la convocazione dell’Assemblea.

4. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo in regime di prorogatio.

 

Articolo 15. Convocazione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

 

Articolo 16. Compiti del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di qualsiasi operazione avente ad oggetto l’acquisto o il trasferimento dei beni immobili di proprietà dell’Associazione o la costituzione o il trasferimento di diritti reali sui medesimi (compravendita, costituzione di ipotetiche, mutui, eccetera), qualora dette operazioni abbiano un valore superiore ad Euro 50.000,00; le operazioni suddette dovranno essere previamente autorizzate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole della metà dei soci più uno.

2. In particolare, il Consiglio direttivo:

a) delibera sulle domande di ammissione a socio;

b) redige il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’Assemblea dei soci e la relazione annuale e tecnica dell’attività sociale e dei programmi dell’attività da svolgere;

c) determina l’ammontare della quota di ammissione che dovrà essere versata all’atto della prima iscrizione dai soci ordinari e quella che dovrà essere versata dai soci allievi che abbiano raggiunto la maggiore età, nonché la quota associativa per ogni categoria di socio e gli eventuali contributi straordinari; fissa altresì i tempi e le modalità dei pagamenti delle quote;

d) fissa le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convoca l’Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 9.6;

e) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;

f) adotta i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari, nonché di esclusione dei soci morosi previa verifica dei presupposti;

g) assume e licenzia il personale dipendente, stabilendone i rapporti e le retribuzioni;

h) amministra il patrimonio sociale;

i) provvede a dare attuazione alle decisioni dell’Assemblea dei soci;

j) decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea, nel rispetto delle finalità previste dallo statuto associativo.

3. Nello svolgimento dei propri compiti, il Consiglio direttivo potrà delegare parte dei suoi poteri ad uno o a più dei suoi membri e potrà anche ricorrere alla collaborazione di soci non consiglieri.

 

Articolo 17. Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell’Associazione con potere rappresentativo di firma.

2. Il Presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli organi sociali.

 

Articolo 18. Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

Articolo 19. Segretario

Il Segretario cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

 

Articolo 20. Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea.

2. Il Collegio opera a norma di legge e dura in carica tre anni; la carica è onoraria.

3. I Revisori eleggono tra di loro il presidente in occasione della prima riunione del Collegio.

4. I membri del Collegio dei Revisori non potranno essere parenti o affini di primo grado né coniugi dei componenti del Consiglio direttivo.

5. I Revisori hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.

6. Il collegio dei Revisori è investito di ogni e più ampio potere di vigilanza e di controllo sulla gestione contabile ed economico-finanziaria dell’Associazione, e presenta una relazione scritta all’Assemblea ordinaria sui controlli effettuati.

 

Articolo 21. Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea e scelti tra i soci che abbiano compiuto i quaranta anni di età.

2. Il collegio dei Probiviri nomina al suo interno il presidente.

3. Il Collegio dei Probiviri è organo consultivo del Consiglio direttivo sulle violazioni al presente statuto e sugli atti e comportamenti dei soci che possano ledere la dignità e il prestigio del sodalizio, proponendo al Consiglio direttivo in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:

a) ammonizione;

b) deplorazione;

c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;

d) radiazione.

4. Il Collegio dei Probiviri invierà al Consiglio direttivo i pareri richiestigli e redatti nel rispetto delle norme statutarie, senza formalità di procedura.

5. Al Collegio dei Probiviri possono essere deferite, previo accordo tra gli interessati, eventuali controversie riguardanti la vita associativa tra i soci e tra questi, l’Assemblea o i suoi organi.

 

Articolo 22. Rendiconto

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia consuntivo che preventivo, da sottoporre all’approvazione assemblare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

 

Articolo 23. Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Articolo 24. Patrimonio

1. Il patrimonio sociale è costituito dagli immobili, attrezzature sportive, natanti, arredi, beni mobili anche registrati, somme di denaro, crediti, lasciti, donazioni, contributi di enti ed associazioni, proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione e quant’altro risulti necessario per il conseguimento dello scopo sociale.

2. I mezzi finanziari sono costituiti da quote associative ordinarie e straordinarie e da altri contributi dei soci o di terzi.

 

Articolo 25. Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FIV (art. 63, comma 4 statuto federale).

 

Articolo 26. Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre/quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre/quarti (3/4) dei soci esperimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

2. Analogamente, la richiesta da parte dei soci di convocazione dell’Assemblea generale straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno tre/quarti (3/4) dei soci con diritto di voto.

3. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.

4. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 27. Colori sociali e distintivi

1. I colori sociali sono il bianco e il verde.

2. Il distintivo sociale è formato da un guidone triangolare con fondo bianco bordato in verde recante l’immagine di un gabbiano e di un’ancora, con la dicitura “Circolo Velico Monterosso Gino e Bebe De Andreis”, abbreviata in “C.V.M.”.

 

Articolo 28. Norma di rinvio

Il presente statuto dovrà esser osservato come atto fondamentale dell’Associazione e si intende ad ogni effetto integrato dal regolamento sociale. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela e della Federazione Italiana Nuoto, a cui l’Associazione è affiliata, e, in subordine, le norme del Codice Civile.